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Royals: protocollo di corte


ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE
E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE
(RR.DD 16 Dicembre 1927, n. 2210; 22 Dicembre 1930, n. 1757)



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA


Ritenuta l'opportunità di regolare l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà tra le varie cariche
e dignità l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

CATEGORIA I.
la - Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
2a - Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata

CATEGORIA II.
1a - Presidente del Senato del Regno
2a - Presidente della Camera dei deputati.
3a - Ministri Segretari di Stato.
4a - Sottosegretari di Stato.
5a - Maresciali d'Italia - Grande Ammiraglio
6a - Presidente della Reale Accademia d'Italia
7a - Ministri di Stato - Ministro della Casa del Re - Prefetto di Palazzo - Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re - Primo Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere della Corona d'Italia.
8a - Capo di Stato Maggiore generale.
9a - Segretario del Partito Nazionale Fascista.

CATEGORIA III.
1a - Primo Presidente della Corte di Cassazione - Presidente del Consiglio di Stato - Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente della Corte dei conti - Presidente del tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 - Avvocato Generale dello Stato.
2a - Ambasciatori di Sua Maestà il Re - Governatori delle Colonie.
3a - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito - Capo di Stato Maggiore della Marina - Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica - Comandante Generale della M.V.S.N.
4a - Generali di armata - Ammiragli di armata - Generali comandanti designati di armata - Ammiragli designati di armata - Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.
5a -Governatore di Roma.

CATEGORIA IV.
la - Vice Presidenti del Senato del Regno - Vice Presidenti della Camera dei Deputati
2a - Vice Presidenti della Real Accademia d'Italia.
3a - Presidente del Consiglio superiore della marina
4a - Capo della Polizia
5a - Generali di Corpo d'Armata - Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti della Regia Marina - Generali di squadra aerea - Comandanti di zona aerea territoriale - Prefetti in sede - Primi presidenti di Corte d'appello - Procuratori generali di Corte d'appello - Presidenti del Tribunale supremo militare - Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare - Procuratore generale presso il Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008

23° -Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.
24° -Corte di Appello.
25° -Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista.
26° -Ufficio dell'avvocatura distrettuale erariale.
27° -Comandante della Divisione militare, del Dipartimento marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale della M. V. S. N., coi rispettivi Stati Maggiori.
28° -Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.
29° -Deputazione dell' Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale dell'economia.
30° -Podestà delle città capoluoghi di Provincia..
31° -Rappresentanze delle Accademie ed Istituti contemplati nell'art. 1.
32° -Corpo universitario.
33° -Generali comandanti di brigata e capi di Corpo.
34° -Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali contemplate al n. 21.
35° -Consigli direttivi delle Associazioni sindacali regionali interprovinciali e provinciali.
36° -Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato.
37° -Tribunale civile e penale.
38° -Consigli degli Ordini professionali.
39° -Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di Provincia.
40° -Rappresentanza degli istituti di istruzione, scientifici ed altri.
41° -Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M. V. S. N.

Art. 4.
Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente.
I personaggi compresi nelle prime quattro categorie rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza.
Le Consorti del Capo del Governo Primo Ministro e dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte.

Art. 5.
Alle deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, quando escono in forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti ai Principi Reali.

Art. 6.
Gli onori militari, in ogni altro caso in cui siano concessi, a Corpi, Deputazioni, personaggi o funzionari indicati nel presente decreto, saranno resi in conformità di norme stabilite con appositi regolamenti.

Art. 7
Le persone che rivestono due cariche o due gradi prendono il posto assegnato alla carica o al grado più elevato.

Art. 8.
L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina nel grado ricoperto.
Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di precedenza stabilito dal presente decreto per le cariche e per i gradi. Esse determinano il rango soltanto di coloro che intervengano in rappresentanza delle rispettive classi di ordini equestri.

Art. 9.
Chi esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado prende, nelle località della giurisdizione del suo ufficio, il posto che spetta alle funzioni che esercita.
In qualunque assemblea, chi preside ha il dovere di non cedere il suo posto qualunque sia il grado delle persone che intervengano.


Art. 10.
I funzionari in congedo, in disponibilità, in aspettativa, e quelli a riposo, insigniti di gradi e titoli onorari, prendono posto immediatamente dopo quelli di egual grado in servizio effettivo.

Art. 11.
Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati presso la Nostra Real Corte, sono stabilite norme speciali.
Norme speciali saranno stabilite, con Nostro decreto, per il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 12.
Le persone, le quali hanno attualmente il titolo di Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell'art. 1 del presente decreto, conserveranno detto titolo ad personam.

Art. 13.
Sono abrogati il Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e le successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 16. dicembre 1927 -Anno VI.

VITTORIO EMANUELE

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 17 dicembre 1927 -Anno VI.
Atti del Governo, registro 267, foglio 141. -SIROVICH.
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